STATUTO

(approvato con verbale del CdA del 13/5/2021 e modificato con verbale del Cda del 12/4/2022)

Art. 1 – Costituzione – Denominazione - Disciplina

  1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l’Ente del Terzo Settore denominato FONDAZIONE CULTURALE MONASTERIUM ALBUM ENTE DEL TERZO SETTORE, che assume la forma giuridica di fondazione.
  2. La fondazione ha sede legale nel comune di Misterbianco (CT). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune può essere deliberato dall’organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

 

Art. 2 – Finalità e Attività

  1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l’esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. 117/2017:
    • educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
    • interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni
    • organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
    • interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
    • organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
    • promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
    • riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
  2. Tra le finalità della Fondazione è ricompresa la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale e artistico delle antiche Chiese e del territorio di Misterbianco, al fine dell'animazione e della formazione culturale della comunità cristiana e della società, in conformità al magistero della Chiesa, ed in particolare a quelle espresse nei documenti seguenti:
    • “Norme per la tutela del Patrimonio storico artistico della Chiesa in Italia” della Conferenza Episcopale Italiana, 14 giugno 1974;
    • “I Beni Culturali della Chiesa in Italia, Orientamenti” della Conferenza Episcopale Italiana, 9 dicembre 1992.
    • “Linee guida sulla tutela dei beni culturali ecclesiastici” del 27 novembre 2014, realizzata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, il Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana.
  3. Per il raggiungimento di tale scopo, la Fondazione si propone tra l'altro:
    • la gestione del Museo interparrocchiale di Arte Sacra di Misterbianco, dell’Archivio storico, della Biblioteca, dei luoghi archeologici di “Campanarazzu” e di quanti beni storici ed artistici saranno ad essa affidati;
    • la promozione e la divulgazione della storia e della pietà del popolo cristiano, in collegamento con gli organismi diocesani competenti;
    • la collaborazione con tutti gli enti culturali e religiosi legati a questo territorio;
    • organizzare convegni e stages in relazione a fini culturali;
    • offrire ai giovani studiosi orientamento e aiuto alle loro ricerche e attività di promozione di scambi culturali;
    • istituire borse di studio e altri sussidi economici a favore di soggetti impegnati in attività utili alla realizzazione dei propri scopi statutari;
    • collaborare con enti pubblici e privati, italiani ed esteri, stipulando con essi apposite convenzioni e ricevendone contributi di qualsiasi tipo;
    • partecipare ad enti che abbiano scopi analoghi e svolgono attività ritenute utili al perseguimento degli scopi statutari della Fondazione;
    • contribuire allo sviluppo dell'attività di centri e associazioni culturali che perseguono scopi analoghi a quello della Fondazione stabilendo gli opportuni collegamenti ed eventualmente coordinandone l'iniziativa;
    • assumere compiti di custodia e di gestione di enti o istituti collegati all'attività di salvaguardia di patrimoni culturali;
    • svolgere ogni attività economica e finanziaria, mobiliare e immobiliare che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento degli scopi statutari.
  4. Per il perseguimento dei propri scopi, la fondazione potrà aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie. L’ente non potrà in ogni caso essere sottoposto a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all’art. 4 c. 2 D. Lgs n. 117/2017
  5. La fondazione può esercitare, ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

 

Art. 3 – Soci

  1. Le tre Parrocchie di Misterbianco “S. Maria delle Grazie”, “S. Nicolò”, e “S. Angela Merici” sono soci costituenti in quanto hanno costituito la Fondazione; per diritto e a tempo indeterminato fanno parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
  2. Sono soci fondatori tutti coloro che hanno fatto parte del “Comitato promotore per la costituzione della Fondazione Culturale Monasterium Album” costituito con atto del 4 Luglio 2001 e oggi disciolto.
  3. Sono soci onorari tutti coloro che hanno contribuito alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un' offerta non inferiore a € 500,00, i cui nomi resteranno affissi nei locali del Museo di Arte Sacra.
  4. Sono soci ordinari tutti coloro che, avendone fatto regolare istanza vengono accettati, ad insindacabile giudizio, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.
  5. La qualità di socio di socio fondatore, onorario e ordinario si perde:
    • per decesso;
    • per espulsione motivata decretata insindacabilmente dal Consiglio di Amministrazione;
    • per morosità di almeno due quote annuali consecutive.

 

Art. 4 – Assemblea dei soci

  1. L'assemblea è costituita da tutti i soci in regola con il versamento della quota annuale deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
  2. L'Assemblea si riunisce:
    • in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente della Fondazione che la presiede, per formulare proposte ed iniziative al Consiglio di Amministrazione;
    • in seduta straordinaria, una volta ogni quattro anni, per indicare una doppia rosa di nomi tra gli iscritti in regola con i versamenti delle quote annuali, da cui i soci costituenti nominano i consiglieri secondo quanto è previsto nel presente statuto all'art. 6
    • in seduta straordinaria per la nomina dell’organo di controllo

 

Art. 5 – Patrimonio

  1. Il patrimonio conferito con la dotazione iniziale costituisce il fondo di dotazione e potrà essere incrementato e/o alimentato da:
    • conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento delle finalità ove specificamente destinati all’incremento del patrimonio;
    • beni mobili e immobili, di cui al libro del patrimonio, che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto, ove specificatamente destinati all’incremento del patrimonio;
    • lasciti ed elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio e comunque destinati alle finalità istituzionali;
    • parte di rendite non utilizzata che, con delibera del consiglio di Amministrazione, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
    • contributi patrimoniali dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
    • avanzi di amministrazione

      Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; è, pertanto, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

  2. La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le seguenti risorse economiche:
    • i redditi derivanti dal patrimonio di cui sopra;
    • entrate di cui alle attività di interesse generale (art. 5 Dlgs 117/2017)
    • gli eventuali contributi, sponsorizzazioni ed elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati, destinati all’attuazione degli scopi statutari;
    • le eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
    • entrate derivanti da eventuali attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs 117/2017;
    • quote annuali versate dai soci di cui all’art. 3
  3. Quando risulta che il patrimonio minimo di cui al comma 4 dell’art. 22 del Dlgs n. 117/2017 sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l’organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, l’organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la fusione o lo scioglimento dell’ente.

 

Art. 6 - Consiglio di Amministrazione

  1. Il Consiglio d’Amministrazione è composto da 6 (sei) membri, oltre al Presidente, di cui:
    • n° 1 nominato tra i soci dal parroco pro tempore della Parrocchia di “S. Nicolò”;
    • n° 1 nominato tra i soci dal parroco pro tempore della Parrocchia di “S. Angela Merici”;
    • n° 4 (quattro) consiglieri nominati dalla rosa di cui all’art. 4 con le seguenti formalità:
      • n° 3 scelti dal parroco pro tempore della Parrocchia “S. Maria delle Grazie”
      • n° 1 scelto dal parroco pro tempore della Parrocchia “S. Nicolò”.
  2. I consiglieri nominati rimangono in carica per quattro anni e possono essere nuovamente nominati.
  3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e più in generale a tutti coloro che ricopriranno cariche sociali nella Fondazione sulle cause di ineleggibilità e di decadenza si applica l’art. 2382 c.c.
  4. La carica di consigliere è gratuita, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in ragione dell’ufficio, deliberate dal Consiglio di Amministrazione.
  5. L’ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede secondo le modalità di nomina di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è assunta dal parroco pro tempore della Parrocchia “S. Maria delle Grazie”.
  7. Il Consiglio d’Amministrazione elegge al suo interno il Vice Presidente il quale sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.
  8. Il Presidente del Consiglio d’Amministrazione ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio e dà esecuzione alle delibere del Consiglio d’amministrazione.

 

Art. 7 – Funzioni e funzionamento del Consiglio d’Amministrazione

  1. Il Consiglio di Amministrazione:
    • provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza;
    • nomina il Tesoriere e il Segretario, determinando per entrambi le relative funzioni; le due cariche possono essere ricoperti da componenti esterni al Consiglio di Amministrazione, scelti tra i soci in regola con i versamenti delle quote annuali;
    • può delegare parte dei propri poteri ad uno o più dei suoi membri;
    • determina la quota annuale che dovranno versare i soci, compresi i costituenti;
    • provvede alle attività della Fondazione e decide anche sulla destinazione delle rendite del patrimonio;
    • può emettere regolamenti per la disciplina dell'attività della Fondazione;
    • nomina, ove opportuno, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa determinandone compensi, qualifiche, compiti, natura e durata dell’incarico;
    • ha inoltre la facoltà di nominare Esperti, Comitati Direttivi e Scientifici ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, di assumere personale a tempo determinato e indeterminato stabilendone mansioni e compensi.
  2. Il Consiglio d’Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente almeno due volte all’anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne facciano richiesta almeno tre componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.
  3. La convocazione va inviata a mezzo di posta elettronica, anche non certificata, o con qualunque mezzo idoneo all’informazione di tutti i membri, con un preavviso di almeno 8 (otto) giorni salvo casi di urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
  4. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

Art. 8 – Organo di controllo e revisore unico

  1. L’organo di controllo è composto da un Sindaco nominato dall’Assemblea dei soci ed è scelto tra le persone iscritte nel registro dei revisori legali;
  2. Al Sindaco unico si applica quanto previsto dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017;
  3. Al superamento dei limiti di cui all’art. 31, comma 1, del D. Lgs 117/2017, il Sindaco unico esercita anche la revisione legale dei conti.

 

Art. 9 – Bilancio d’esercizio

  1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
  2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017 e sue successive modifiche e/o integrazioni.
  3. Il bilancio è predisposto e approvato dal consiglio d’amministrazione entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l’approvazione, l’organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dalla normativa vigente.

 

Art. 10 – Modifiche statutarie

  1. Le modifiche dello statuto, salvo i diritti dei soci Costituenti che si riservano la facoltà di porre il veto ad ogni cambiamento che leda tali diritti, purché compatibili con la natura e i fini della Fondazione, saranno deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed approvate dall'Autorità tutoria.

 

Art. 11 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

  1. In caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45 D. Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni dell’organo amministrativo.