Regolamento assemblea soci

Regolamento assembleare della Fondazione per l’indicazione dei nominativi da proporre per la nomina all’interno del Consiglio di Amministrazione e per l’elezione del Consiglio dei Revisori dei Conti

Art. 1

Il presente regolamento disciplina il funzionamento e la partecipazione dei soci all’assemblea annuale ordinaria ed a quella straordinaria che vengono presiedute dal Presidente del Fondazione.

Art. 2

Hanno diritto di partecipazione attiva all’assemblea, con diritto di voto, i soci che risultano in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso, ai sensi dell’art. 3 dello Statuto.
Coloro i quali hanno presentato domanda di iscrizione e versato la quota, ma manca l’accettazione di cui all’art. 3 dello Statuto, possono assistere ai lavori dell’assemblea senza diritto di voto.

Art. 3

In occasione dell’assemblea straordinaria per l’indicazione dei nominativi da proporre per la nomina all’interno del Consiglio di Amministrazione e per l’elezione del Consiglio dei Revisori dei Conti, l’assemblea si trasforma in sezione elettorale.

Art. 4

Alla determinazione da parte del Presidente della Fondazione di convocare l’assemblea ordinaria e straordinaria, il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a) fissare il luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea, almeno 10 giorni dalla sua convocazione;
b) indicare l’orario di inizio e fine delle operazioni di voto, in caso di assemblea straordinaria;
c) nominare tra i soci, in regola con il versamento della quota per l’anno in corso, il seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori, di cui uno assume la funzione di segretario che dovrà redigere il processo verbale dello scrutinio che deve essere sottoscritto da tutti i componenti.

Art. 5

Il giorno prima dell’assemblea straordinaria, il segretario della Fondazione di concerto con il presidente del seggio elettorale, consegna a quest’ultimo il materiale per il voto e l’elenco dei soci in regola con il versamento delle quote e quello dei morosi al fine di permettere al socio moroso di poter pagare al momento del voto; nonché l’elenco dei soci che possono essere votati secondo quanto previsto al successivo art.6.

Art. 6

Il presidente del seggio elettorale deve preparare le due schede per il voto in numero sufficiente agli aventi diritto che debbono essere vidimate dai tre componenti del seggio.
Nella scheda per l’indicazione dei nominativi da proporre per la nomina all’interno del Consiglio di Amministrazione il socio elettore può indicare al massimo due nominativi, scelti tra i soci che risultano non morosi almeno 5 giorni prima della data di svolgimento delle elezioni, dovendo la rosa essere composta da un massimo di otto nominativi. Mentre nella scheda per l’elezione del Consiglio dei Revisori dei Conti il socio potrà scrivere un solo nominativo sui tre da eleggere.

Art. 7

Il socio elettore dovrà indicare nella scheda nome e cognome di colui per cui intende votare ed in caso di omonimia anche l’anno di nascita. A parità di voti viene indicato o eletto il nominativo più anziano per età.

Art. 8

Conclusosi lo scrutinio e redatto il verbale con la proclamazione del risultato, il presidente del seggio elettorale consegna al Presidente della Fondazione il processo verbale ed il plico delle schede votate. Sarà cura del Presidente della Fondazione e del suo vice a norma dell’art. 6 dello Statuto provvedere alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

Art. 9

Il plico con le schede votate, una volta insediato il nuovo Consiglio di Amministrazione, sarà distrutto nel corso della prima riunione e ne sarà fatta menzione nel verbale di seduta.

Art. 10

Per quanto non contemplato dal presente regolamento provvede l’Assemblea ordinaria a maggioranza dei presenti o il seggio elettorale per l’assemblea straordinaria, sempre a maggioranza dei componenti.

Approvato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Culturale Monasterium Album nel corso della seduta del 17/06/2019 ai sensi dell’art. 8 dello Statuto sociale.